Stanno per iniziare anche i corsi di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conduvente
Per il rinnovo è prevista la frequenza di un corso di 35 ore per chi deve rinnovare solo il trasporto persone o solo il trasporto cose. Il corso invece è di 49 ore se deve rinnovare la CQC sia per trasporto persone che per le cose.
Già da marzo si potrà cominciare a rinnovare le CQC per trasporto persone o quelle che hanno sia il trasporto persone che il trasporto cose. Compatibilmente con orari e disponibilità dei frequentanti il corso, e delle aule, si cercherà di attivare corsi sia a Verona che in provincia per facilitare colororo che devono seguire i corsi, compatibilmente anche col numero di persone che chiederanno il corso.
Per informazioni potete contattarci ai soliti numeri: Autoscuola Due Torri 0457101492 oppure
Consorzio Bus Car 045542181
e-mail info@autoscuoladuetorri.net
Finalmente è stato pubblicato il decreto sulla guida acompagnata che praticamente permette a chi abbia compiuto 17 anni, e sia titolare di patente di categoria A1, di richiedere un permesso per potersi esercitare sulla strada con un autoveicolo di massa complessiva fino alle 3,5 t, purchè accompagnato da un conducente-accompagnatore titolare di patente B o superiore che l’abbia conseguita da almeno 10 anni, non abbia più di 60 anni e non abbia subito un provvedimento sospensivo della patente da almeno cinque anni.
Prima però di esercitarsi su strada bisogna aver frequentato un corso presso un autoscuola di almeno 10 ore di guida con un programma stabilito dal decreto che prevede tralaltro esercitazioni in autostrada e in visione notturna.
Gli autoveicoli che il minore utilizza per la guida accompagnata devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente.
A breve pubblicheremo il decreto completo ma se ci sono dubbi in merito non esitate a contattarci
Inseriamo l’articolo 1 del decreto che specifica le date e gli orari del divieto di circolazione per i veicoli di massa complessica superiore a 3,5 t
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai
complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2012 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre,
novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle
ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno;
k) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio;
m) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
n) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio;
o) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio;
q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio;
s) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto;
t) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 11 agosto;
v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto;
x) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto;
z) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre;
aa)dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
bb)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
cc)dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
dd)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
ee)dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre;
ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
gg)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
hh)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso
in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui
quest’ ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante
dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la
prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito
di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.