Salizzole - VR

Via degli Scaligeri, 256 - 37056

Tel. 045 7101492

Servizio informazioni

Tel. 3755910088

Servizio informazioni

Autotrasporto di cose UE - Regno Unito

In questo articolo abbiamo inserito le prime informazioni di base sulle regole che ormai sono da seguire per i trasporti nel Regno Unito.

autotrasporti

Dal primo gennaio 2021 il regime giuridico che regola il trasporto di merci su strada fra l’UE e il Regno unito, ex Stato membro UE, è quindi contenuto nell’Accordo di “libero scambio” fatto a Bruxelles e Londra il 30 dicembre 2020.

Questo secondo Accordo ha infatti trovato applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2021, in un primo tempo fino al 28 febbraio 2021, quindi fino al 30 aprile 2021 in virtù della Decisione n. 1/2021 del 23 febbraio 2021 del Consiglio di Partenariato istituito da quest’ultimo Accordo.

L’Accordo di “libero scambio”, in quanto sottoscritto dall’Unione europea e dal Regno unito, parti contraenti, è un accordo bilaterale.

I trasportatori di una parte possono eseguire i seguenti trasporti:

a) viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell’altra parte, e vice versa (c.d., viaggi “da punto a punto“), con o senza transito nel territorio di un paese terzo;

b) viaggi a carico con un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell’altra parte;

c) viaggi a carico con un veicolo da o verso il territorio della parte di stabilimento con transito nel territorio dell’altra parte;

d) viaggi a vuoto con un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere da a) a c).

Per “transito” si intende la circolazione di veicoli attraverso il territorio di una parte senza carico o scarico di merci.


L’Accordo di “libero scambio” è impostato per i trasporti di destinazione su un regime libero da quote o limiti al numero di trasporti eseguibili (“zero restrizioni quantitative”) e in quanto tale è stato scelto il regime sostanziale della “licenza” e non quello degli accordi basati sui contingenti, che sono rappresentati da quantità numeriche reciproche limitate di autorizzazioni per svolgere viaggi.

I trasportatori possono effettuare un viaggio di cui alle precedenti lettere da a) a d) del par. 546.4 soltanto se:

• sono titolari di una licenza valida rilasciata sulla base dei requisiti previsti dall’Accordo per gli operatori;

• il viaggio è effettuato da conducenti in possesso di un certificato di idoneità professionale [Requisiti per i conducenti].

In ordine alle licenze, in concreto, per svolgere i trasporti consentiti, ferma la liberalizzazione per determinati trasporti

• per i vettori dell’Unione europea il possesso dell’ordinaria licenza comunitaria di cui al regolamento n. 1072/2009

• per i vettori britannici il possesso della “Licenza del Regno unito per la Comunità“, che trova anch’essa una base nel regolamento 1072/2009, recepito nel Regno unito con legge nazionale di attuazione dell’Accordo di recesso).

Una copia certificata conforme della relativa licenza, rilasciata per un veicolo a motore, isolato o utilizzato in complesso veicolare abbinato, è conservata a bordo del veicolo ed è esibita su richiesta degli agenti preposti al controllo di ciascuna parte.
La licenza e le copie certificate conformi corrispondono a uno dei modelli previsti dall’Accordo che figurano nell’allegato ROAD-1, Appendice ROAD.A.1.3, Parte A (licenza comunitaria) e Parte B (licenza del Regno Unito per la Comunità). 

Anche la Licenza del Regno unito e la corrispondente copia conforme recano sul verso le condizioni generali di utilizzo e di ritiro, che sono sostanzialmente molto simili a quelle previste nel regolamento 1072/2009.

Tali documenti hanno anche almeno 2 requisiti antifalsificazione a scelta delle Autorità emittenti fra quelli fissati dall’Accordo.
La licenza del Regno unito permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio di uno Stato membro autorizzati da qualsiasi accordo internazionale tra il Regno Unito e l’Unione europea (come l’attuale Accordo di scambi e cooperazione o altri, però futuri) o uno Stato membro (ove attualmente vi siano).
 Le licenze sono rilasciate, in conformità alla legislazione di ciascuna delle parti, ai trasportatori di merci su strada in esse stabiliti (per le imprese dell’UE dalle Autorità del singolo Stato membro di stabilimento dell’impresa autorizzata; che soddisfano i requisiti che disciplinano l’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada e il suo esercizio.

 La validità temporale delle licenze e delle corrispondenti copie conformi è quella decisa dagli Stati membri di rilascio in conformità con le previsioni del regolamento 1072/2009, con un massimo possibile quindi di 10 anni.

 Il Regolamento (UE) 2021/267 del 16 febbraio 2021, che ha nuovamente fissato misure specifiche e temporanee a causa del perdurare della crisi COVID-19, prevedendo tra l’altro la proroga delle licenze comunitarie e relative copie conformi, ha escluso l’applicazione al Regno unito del regolamento medesimo, quindi di tutte le sue differenti misure, anche scaglionate nel tempo, in quanto il periodo di transizione previsto dall’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea è terminato il 31 dicembre 2020, cosicché nessuna disposizione del regolamento si applica a tale Paese, anche se riguarda periodi anteriori a tale data.


Il rovescio della medaglia sembra quindi essere che, non applicandosi il regolamento predetto al territorio del Regno unito, anche gli effetti generati riguardo ai provvedimenti emanati nell’UE non dovrebbero, probabilmente, essere riconosciuti nel Paese suddetto nei confronti di soggetti e imprese europee beneficiari.

Fonte EGAF