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Proroga dei termini di scadenza della revisione dei veicoli.
PRECISAZIONI

Fa seguito a precedenti note inerenti l’oggetto, in particolare alla circolare n. 300/A/7923/201l O 1/3/3/9 del 22 ottobre 2020.
Nella prima fase di applicazione delle disposizioni relative alla proroga dei termini di scadenza della revisione dei veicoli l, sono state evidenziate alcune difficoltà nella lettura delle diverse proroghe di cui godono i veicoli in ragione della categoria di appartenenza e del regime giuridico più favorevole.
Infatti, le proroghe della scadenza della revisione dei veicoli sono disciplinate da due norme distinte:
• l’art. 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui: ~ i veicoli la cui revisione scade entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) possono circolare fino al 31 ottobre 2020; ~ i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il IO agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare fino al 31 dicembre 2020; ~ i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il IO ottobre 2020
e il 31 dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021. La proroga riguarda tutte le categorie di veicoli e trova applicazione solo sul territorio nazionale;
. • il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio 2020, secondo cui i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il IO febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare fino ai sette mesi successivi alla scadenza medesima. La proroga è valida solo per i veicoli della categoria M, N, 03, 04, Ts, (con esclusione di quelli appartenenti alla categoria L, 01 , 02) 2, e trova applicazione su tutto il territorio dell ‘Unione europea.

Al fine di favorire la lettura dei diversi termini di scadenza e chiarire il contenuto della tabella riportata nell’allegato 7 della circolare citata, si rassegnano di seguito tutte le proroghe di cui beneficiano i veicoli immatricolati in Italia in considerazione della categoria del veicolo e del mese di scadenza della revisione.

Termini di scadenza delle revisioni durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 i termini di scadenza sono stati prorogati e la circolazione dei veicoli è consentita entro determinati spazi temporali.

In particolare, in sede nazionale, la circolazione dei veicoli da sottoporre alla revisione entro il

31.7.2020 è autorizzata fino al 31.10.2020;
30.9.2020 è autorizzata fino al 31.12.2020;
31.12.2020 è autorizzata fino al 28.2.2021.

La prima proroga è :

operante per tutte le categorie di veicoli anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “Ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate (come peraltro previsto dalla vigente normativa);

estesa alle operazioni inerenti le scadenze del DTT 307 (cd. “barrato rosa”) per veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Pertanto, per veicoli da sottoporre a revisione, se il termine :

era già scaduto al 17.3.2020 o scade entro il 31.7.2020, la circolazione è consentita fino al 31.10.2020 senza aver sottoposto il veicolo a visita;

scade successivamente al 31.7.2020, rimane valida la scadenza originaria (senza proroga);

era già scaduto ed è stata registrata una prenotazione oltre il 31.7.2020, la circolazione è consentita fino alla data della prenotazione accordata dal UMC.

Si ritiene che i medesimi criteri siano applicabili anche alle proroghe stabilite successivamente alla prima.
In sede UE, i termini relativi ai controlli tecnici dei veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4 e T5 che in base alle vigenti disposizioni avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra l’1.2.2020 e il 31.8.2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.
Pertanto, si ritiene che, dal coordinamento delle norme nazionali e della UE, durante l’emergenza in parola, valgano le scadenze riportate nella seguente tabella.

Si allega anche una circolare del Ministero dell’interno da dove sono tratte le scadenze su riportate.